Post in evidenza

Bonus Facciate 2021: come funziona?

l Bonus Facciate nasce con l’obiettivo di riqualificare il patrimonio edilizio esistente attraverso interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.

La detrazione prevista dalla Legge di bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, n. 160 è pari al 90% della spesa sostenuta e senza limiti in merito agli importi ammessi.

All’interno della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) vi è la proroga fino al 31 dicembre 2021 del Bonus Facciate.

Chi accede al Bonus Facciate 2021?

Accedono al Bonus Facciate:

  • Tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di partita IVA
  • Persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • Società semplici
  • Associazioni tra professionisti
  • Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Non possono beneficiarne i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (come i titolari di partita IVA in regime forfettario). L’Agenzia delle Entrate specifica che, ne possono usufruire anche questi se titolari di altri redditi assoggettati ad Irpef o Ires.

L’Agenzia delle Entrate aggiunge che possono beneficiarne non solo i proprietari degli immobili ma anche l’affittuario o il comodatario dello stesso, previa acquisizione del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del locatore

PER QUALI INTERVENTI E’ PREVISTA LA DETRAZIONE DEL BONUS FACCIATE 2021?

Il Bonus Facciate spetta esclusivamente per gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’immobile. Il Bonus può essere usufruito anche per i lavori realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se le stesse sono parzialmente visibili.

In particolare, la detrazione è applicabile per:

  • Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • Interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
  • Consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • Interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
  • Sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, anche in assenza dell’impianto di riscaldamento;
  • Rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino

Il Bonus Facciate spetta esclusivamente per i lavori effettuati su immobili ricadenti in zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n.144/1968).

  • La Zona A comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale
  • La Zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.

Gli adempimenti previsti dal Bonus Facciate 2021

Gli adempimenti necessari per accedere al Bonus Facciate 2021 sono partendo dai pagamenti:

  • Le persone fisiche non titolari di reddito di impresa, dovranno effettuare il pagamento attraverso un bonifico parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori
  • Il titolare di reddito di impresa non ha l’obbligo di pagare con il bonifico parlante

Bisognerà indicare:

  • all’interno nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione
  • Comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ASL mediante raccomandata. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

I documenti da conservare sono:

  • Fatture di spesa;
  • Ricevute del bonifico di pagamento;
  • Abilitazioni amministrative richieste in base alla tipologia di lavoro effettuato
  • Copia domanda di accatastamento degli immobili non censiti
  • Ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti
  • Delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali
  • Consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile;
  • Per interventi di efficienza energetica, anche asservazione di un tecnico abilitato e attestato di prestazione energetica (APE)

COME SI USUFRUISCE DELLA DETRAZIONE PREVISTA DAL BONUS FACCIATE 2021?

Il Bonus Facciate è fruibile sotto forma di detrazione d’imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo da detrarre nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Il Bonus Facciate non ha limiti in merito agli importi ammessi all’agevolazione.

Come previsto dal decreto Rilancio, art. 121 del Decreto-Legge 17 luglio 2020 n. 77, anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile:

  • Lo sconto in fattura
  • La cessione del credito

Superbonus 110%, è ufficiale: “si alla proroga”

Il Consiglio dell’Unione Europea ha confermato: il superbonus 110% è prorogato fino al 30 giugno 2022 dando la possibilità di accedere agli interventi edilizi su un edificio di proprietà con massimo 4 unità immobiliari.

Superbonus 110%: le nuove scadenze

Le nuove scadenze previste dalla proroga sono:

  • la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022
  • la proroga delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura fino al 31 dicembre 2022.

Superbonus 110%: a chi interessa la proroga?

La proroga del Superbonus 110% riguarda le persone fisiche, i condomini civilisti, mini condomini, IACP. Per ognuno di essi, l’agevolazione è estesa sino al:

  • 31 dicembre 2022, per i condomìni e non può essere in alcun modo allungata la scadenza;
  • 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) e altri enti, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori;
  • 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”), estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato almeno il 60% dei lavori;

Superbonus 110%: come funzionano le agevolazioni fiscali?

Se fino ad oggi, la scadenza per usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito era fissata al 31 dicembre 2021, con l’approvazione del Pnrr dal Consiglio Europeo, si può usufruire di entrambi fino al 31 dicembre 2022.

Sono esclusi da questa scadenza le persone fisiche su edifici unifamiliari che potranno usufruire dello potranno sconto in fattura o la cessione del credito fino al 30 giugno 2022

BONUS RISTRUTTURAZIONI – SCONTO IN FATTURA 50%

Per quanto attiene alle ristrutturazioni edilizie, ad oggi si prevede che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.

Ai sensi dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Al riguardo, l’ultimo aggiramento dell’agenzia dell’entrate risulta essere riconducibile al documento “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali” al cui interno si rinvengono una serie di precisazioni circa le diverse tipologie di immobili e attività oggetto di agevolazione.

A CHI SPETTA AGEVOLAZIONE

L’agevolazione spetta sia ai proprietari degli immobili sia ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le spese:

  • proprietari o nudi proprietari
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • locatari o comodatari
  • soci di cooperative divise e indivise
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI

Per quanto attiene gli interventi, si prevede quanto segue:

  1. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):

– manutenzione straordinaria

– restauro e risanamento conservativo

– ristrutturazione edilizia

  1. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  1. I lavori finalizzati:

– all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)

– alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione attiene alle sole spese atte alla realizzazione di interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

  1. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
  1. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
  1. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
  1. Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
  1. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

ITER SCONTO IN FATTURA 50%

Quanto premesso permette di concludere definendo, sommariamente, l’inter previsto per lo sconto in fattura per opere di ristrutturazione 50% sui singoli edifici.

In primo luogo si prevede una verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della detrazione, in relazione al progetto del lavoro da eseguire.

Al riguardo, prima di applicare lo sconto in fattura è solito eseguire un controllo delle autorizzazioni edili necessarie, dell’adeguata presenza di tutta la documentazione richiesta nonché del computo del corrispettivo al lordo e al netto degli oneri sostenuti.

Solo dopo aver adeguatamente raccolto le predette informazioni sarà possibile erogare lo sconto in fattura, il cui credito potrà essere fruito dal decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, dopo aver confermato e accettato lo sconto sul portale dell’agenzia delle entrate.

Presso il predetto portale sarà necessario compilare e caricare apposito Modello A.E. con opzione sconto in fattura (e annessa fattura con il riconoscimento), conferma dell’accettazione dello sconto e successiva dichiarazione di cessione.

Dopo aver ristrutturato la tua casa ricordati con largo anticipo di attivare il contratto luce e il contratto gas del tuo appartamento .Potrai valutare le migliori offerte per ottenere un maggior risparmio .Dovrai richiedere una voltura qualora il contatore sia già attivo ,oppure un subentro in caso non sia attivo. Per rendere la tua casa smart e moderna ricordati di dotarla di una connessione internet  veloce, confrontando le migliori offerte internet presenti sul mercato.

IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Che cos’è il permesso di costruire e qual è la sua durata? Chi lo rilascia? Quali sono gli interventi che richiedono tale permesso?

A queste e a molte altre domande risponderemo in questo articolo.

Il permesso di costruire: di cosa parliamo?

Il permesso di costruire è un documento rilasciato dal Comune di riferimento volto ad autorizzare il richiedente ad eseguire interventi di trasformazione urbanistica e di edilizia.

In particolare, viene richiesto prevalentemente per gli interventi di nuove costruzioni, gli ampliamenti o gli interventi rilevanti di ristrutturazione.

Viene regolamentato dal Testo Unico delle Disposizioni Legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001) di cui si evincono nel dettaglio le tipologie di intervento:

  • Interventi di nuova costruzione
  • Interventi di ristrutturazione urbanistica
  • Interventi di ristrutturazione edilizia che generano un edificio edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedentemente esistente e che ne comportano modifiche del perimetro complessivo (ovvero, se si tratta di edifici compresi nelle zone omogenee A, cambiamenti nella destinazione d’uso).

L’art. 10 del Testo Unico, rilascia alle Regioni la facoltà di stabilire, tramite l’emissione di leggi, la gestione dei mutamenti dell’uso di immobili o gli interventi di costruzione segnalati, considerando la loro incidenza sul territorio urbano.

Come viene rilasciato il permesso di costruire?

Il permesso di costruire può essere richiesto attraverso:

  • Richiesta apposita da presentare via pec all’ufficio protocollo del Comune, o
  • Recandosi direttamente allo Sportello Unico dell’Edilizia.

Cosa deve contenere la richiesta?

  • Bisogna allegare un documento che attesti la legittimazione del progetto e la sua conformità agli strumenti urbanistici e che rispetti i regolamenti edilizi vigenti nonché le altre normative del settore.

Da chi viene rilasciato il permesso di costruire?

Il permesso di costruire viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile dello sportello unico, che dovrà agire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici. Nel caso in cui fosse necessario, potrà sostituirlo un responsabile nominato dalla Regione stessa.

Chi ha il diritto di ottenere tale permesso?

Ovviamente, il proprietario dell’immobile; il quale ha pieno diritto di trasferirlo insieme all’immobile stesso senza alcun effetto. 

Ci sono delle condizioni per assegnare il permesso di costruire?

Il Responsabile dello Sportello Unico può rilasciare tale permesso se, una volta consegnati tutti gli allegati richiesti, questi risultano essere conformi alla disciplina urbanistico-edilizia e ai regolamenti edilizi. Ma, il Teso Unico precisa che, il permesso di costruire è subordinato; alternativamente:

  • All’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria,
  • Alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse opere di urbanizzazione nel successivo triennio,
  • All’impegno degli interessati di procedere alla loro realizzazione contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso.

Durata del permesso di costruire

Il permesso di costruire deve contenere al suo interno i tempi necessari per iniziare e ultimare i lavori dichiarati all’interno del progetto allegato.

L’articolo 15 del Testo Unico fa una precisazione in merito al termine di inizio dei lavori che non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre il termine ultimo entro il quale terminare i lavori non può essere superiore a tre anni dall’inizio.

Cosa succede quando scade il termine?

Quando scade il termine previsto all’interno del permesso di costruire, si perde il diritto di effettuare qualsiasi opera non eseguita in precedenza.

Se, l’avente diritto si rendesse conto, prima della scadenza nota, di avere la necessità di prolungare i termini ultimi, potrà richiedere una proroga che può essere approvata nei seguenti casi:

  • Circostanze estranee alla volontà del titolare del permesso
  • Esigenze relative alla mole dell’opera da realizzare
  • Difficoltà tecniche emerse dopo l’inizio dei lavori
  • Problematiche connesse ai lavori per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria
  • Opere pubbliche che richiedono un finanziamento in più esercizi finanziari.

Posso richiedere un nuovo permesso?

Si, ma il nuovo permesso andrà a coprire l’attività non ancora eseguita e verrà rilasciato solo se tali attività non possono essere realizzate tramite una certificazione di inizio attività.

CONCESSIONE OSP

Quando deve richiedersi autorizzazione alla Concessione OSP? Dove si richiede? Quali sono le tempistiche?

L'immagine rappresenta un uomo che legge il giornale. E' stata scelta perché vogliamo far immedesimare il lettore che legge il nostro articolo come se fosse in un bar sfogliando il giornale cartaceo

Con Deliberazione Consiglio Comunale n. 75/2010 e dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 39/2014 è stata regolamentata l’utilizzazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio nel territorio di Roma Capitale.

Tipologia di OSP: Permanente e Temporanea

Prima di approfondire la tematica occorre fare le dovute premesse.

Al riguardo, l’autorizzazione alla concessione dell’occupazione di suolo pubblico (o privato, soggetto a servitù di pubblico passaggio) può agilmente distinguersi in due tipologie:

– Permanente:  quando viene autorizzata per l’intero anno (o per periodo di almeno 60 giorni), ricorrente per almeno due anni consecutivi, a condizione che conservi le medesime caratteristiche, quali, a titolo esemplificativo: periodo, tipologia, e superficie;

– Temporanea: per ipotesi di occupazione autorizzata per un periodo inferiore all’anno.

Ciò premesso, nelle ipotesi di cantieri edili e/o stradali, indipendentemente dalla durata degli stessi,  l’occupazione di suolo pubblico è comunque considerata temporanea, dal momento di inizio lavori fino alla dichiarazione di termine dei medesimi.

Come richiedere l’autorizzazione

Ai fini di una regolare occupazione del suolo pubblico (in modo permanente o temporaneo) è necessaria opportuna concessione.

La concessione è correlata ad annessa domanda da dover presentare presso il Municipio di competenza.

A tal proposito, è competente il Municipio in cui ricade il suolo pubblico di interesse (eccezion fatta per quei casi in cui la competenza appaia esclusiva di Struttura Centrale), il quale sarà tenuto a prendere visione di specifica domanda, editabile per mezzo di modulo scaricabile dal sito del Comune di Roma.

Per comodità puoi scaricare il Modulo cliccando qui

Cosa deve allegarsi alla richiesta

Onde evitare un rallentamento dell’iter, è preferibile corredare di diversi allegati la richiesta di concessione.

Precisamente la documentazione tecnico-amministrativa utile per l’istruttoria attiene a:

  • Elaborazione grafico-documentale e annessa relazione tecnica di professionista abilitato (o in alternativa disegno dello stato di fatto recante indicazioni circa l’ubicazione, la dimensione della sede stradale e della superficie da occuparsi), nonché la tipologia e le caratteristiche tecniche della struttura da installare, qualora si tratti di occupazioni fino a tre giorni e di limitate dimensioni;
  • Rilievi fotografici dei luoghi oggetto di lavori;
  • Titolo comprovante la proprietà della porzione immobiliare o autocertificazione;
  • documentazione specifica in base al tipo di lavoro;
  • Eventuali nulla osta;
  • Calcolo statico, quando l’altezza del ponteggio supera i mt. 20;
  • Copia del titolo edilizio o estremi di riferimento, nel caso di Occupazione Suolo Pubblico Edilizia per manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia;
  • Libretto di circolazione, nel caso in cui l’occupazione venga effettuata con autoscala o autocarro;
  • Documentazione comprovante i versamenti richiesti).

Versamenti necessari

Ai fini della concessione è necessario: l’acquisto di due marche da bollo (Euro 16,00 ciascuna), una da apporre sulla domanda e una al momento del ritiro dell’atto;

il pagamento del diritto fisso (Euro 4,82), il sopralluogo (Euro 17,14), il rimborso spese istruttoria (Euro 51,42), il rimborso S.S.N., provento destinato alla lotta antitubercolare (Euro 5,62) e, successivamente all’esito della stessa, il versamento del canone di occupazione di suolo pubblico (in funzione della durata e della superficie dell’Occupazione Suolo Pubblico (O.S.P.) e della categoria stradale su cui insiste la stessa) e di un deposito cauzionale o di una polizza fideiussoria per eventuali danni, variabile in relazione all’entità dell’occupazione.

OSP priva di concessione

In caso di Occupazione di Suolo Pubblico priva di concessione, deve avvisarsi che la medesima risulterà abusiva.

Come tale, è previsto che la trasgressione sia punita con l’irrogazione di sanzioni e con l’applicazione delle indennità previste dalla normativa in vigore e dovrà, comunque, essere sanata mediante rimozione o regolarizzazione dell’occupazione abusiva stessa.

Termini per la concessione

La concessione viene rilasciata entro 30 giorni dalla domanda.

È possibile che la medesima veda una più ampia istruttoria ove appaia necessario all’amministrazione procedente l’acquisizione di pareri per le aree vincolate per legge.

Termini per la concessione nei casi di urgenza

Da ultimo, appare possibile l’occupazione per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico o quando occorre provvedere senza indugio all’esecuzione di lavori.

In dette ipotesi è possibile occupare il suolo pubblico senza titolo ma, in tal caso, vige l’obbligo di darne immediata comunicazione all’ufficio competente e di chiedere concessione in sanatoria entro il settimo giorno lavorativo seguente l’inizio dell’occupazione.

BONUS FACCIATA

Che cos’è il bonus facciata? In cosa consiste la detrazione fiscale? A chi spetta? Cos’è la cessione del credito?

In questo articolo risponderemo a queste e a tante altre domande sul Bonus Facciata.

Bonus Facciata – Di cosa parliamo? 

Il Bonus Facciata viene applicato per interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti. Sono inclusi anche gli interventi di pulitura o tinteggiatura esterna. Il decreto precisa che gli interventi sono ammessi solo sulle strutture opache delle facciate, su balconi o su ornamenti e fregi.  

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, che rientrano nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale
n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali.

In cosa consiste la detrazione fiscale?

Viene applicata una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020. L’agevolazione viene ripartita in 10 quote annuali costanti e non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Chi ne può beneficiare?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, l’immobile oggetto di intervento.

Cessione del credito, come funziona?

Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che sostengono spese per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici possono optare per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare all’azienda erogatrice del servizio.

Cosa vuol dire?

La Domus Aedifica effettuerà l’intervento – rientrante tra quelli previsti dal Bonus Facciata – e, al termine, emetterà fattura con uno sconto del 90%. Così facendo, il cliente non dovrà effettuare alcun pagamento. Ma la Domus Aedifica si vede riconosciuto un credito d’importa nei confronti dello Stato.





DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Cosa prevede il Decreto Semplificazioni?  Quando possiamo attuare un intervento di ristrutturazione? Ci sono detrazioni fiscali?

Queste e molte altre sono le domande che tale articolo si propone di esaminare.

Cosa intendiamo per Decreto Semplificazioni?

Il Decreto Semplificazioni è entrato in vigore dal 17 luglio 2020 e le novità introdotte vanno dal campo degli appalti, all’edilizia, fino alla digitalizzazione delle procedure amministrative. L’obiettivo principale è snellire e semplificare le procedure burocratiche.

La Circolare del 3 novembre 2020 fornisce chiarimenti in merito alle modifiche introdotte, in particolare per quanto riguarda gli interventi in materia di distanze in caso di interventi di demolizione, ricostruzione di edifici già esistenti e sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

Quando possiamo parlare di ristrutturazione edilizia?

Con il Decreto Semplificazione vi è un chiarimento anche sulla Ristrutturazione Edilizia. Vengono considerati interventi di ristrutturazione anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime, le caratteristiche tipologiche. Ma anche le attività volte all’adeguamento alla normativa antisismica, all’applicazione della normativa sull’accessibilità, l’istallazione di impianti tecnologici e l’efficientamento energetico.  In questi casi, non sarà più necessario richiedere il permesso per effettuare una nuova costruzione.

Si potrà anche prevedere l’incremento di volumetria nei casi in cui venga promossa la rigenerazione urbana.

Vale per tutte le tipologie di immobili?

È previsto un maggior rigore per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del d.lgs. n. 42/2004. In questo caso, infatti, non è permesso un aumento di volumetria ed è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Ciò vale anche per gli immobili presenti nei centri storici ma, in questo caso, sono ammesse deroghe solo se previste da strumenti urbanistici o da previsioni legislative.

Ci sono detrazioni fiscali?

La risposta è: certamente sì. Di fatto, l’estensione del concetto di ristrutturazione alle operazioni di demolizione e ricostruzione, come sopra descritte, se rispettati i requisiti previsti dalle norme fiscali, potranno permettere ai contribuenti l’accesso non solo alle norme agevolative già in vigore, ossia bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, ma potrebbero anche permettere l’accesso al superbonus del 110%, fermi rimanendo i requisiti per poterne beneficiare previsti dall’art. 119, DL 34/2020 ed illustrati nella Circ. 24/E/2020.