Per quanto attiene alle ristrutturazioni edilizie, ad oggi si prevede che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021 la detrazione è elevata al 50% e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
Ai sensi dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Al riguardo, l’ultimo aggiramento dell’agenzia dell’entrate risulta essere riconducibile al documento “Ristrutturazioni Edilizie: le agevolazioni fiscali” al cui interno si rinvengono una serie di precisazioni circa le diverse tipologie di immobili e attività oggetto di agevolazione.
A CHI SPETTA AGEVOLAZIONE
L’agevolazione spetta sia ai proprietari degli immobili sia ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
TIPOLOGIE DI INTERVENTI
Per quanto attiene gli interventi, si prevede quanto segue:
- Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia):
– manutenzione straordinaria
– restauro e risanamento conservativo
– ristrutturazione edilizia
- Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella precedente lettera A, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- I lavori finalizzati:
– all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
– alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione attiene alle sole spese atte alla realizzazione di interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.
- Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
- Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
- Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
- Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
- Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
ITER SCONTO IN FATTURA 50%
Quanto premesso permette di concludere definendo, sommariamente, l’inter previsto per lo sconto in fattura per opere di ristrutturazione 50% sui singoli edifici.
In primo luogo si prevede una verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della detrazione, in relazione al progetto del lavoro da eseguire.
Al riguardo, prima di applicare lo sconto in fattura è solito eseguire un controllo delle autorizzazioni edili necessarie, dell’adeguata presenza di tutta la documentazione richiesta nonché del computo del corrispettivo al lordo e al netto degli oneri sostenuti.
Solo dopo aver adeguatamente raccolto le predette informazioni sarà possibile erogare lo sconto in fattura, il cui credito potrà essere fruito dal decimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, dopo aver confermato e accettato lo sconto sul portale dell’agenzia delle entrate.
Presso il predetto portale sarà necessario compilare e caricare apposito Modello A.E. con opzione sconto in fattura (e annessa fattura con il riconoscimento), conferma dell’accettazione dello sconto e successiva dichiarazione di cessione.
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